Conte of Florence, il curatore ai sindacati: “La causa della perdita dei posti di lavoro non è il fallimento”

13 luglio 2021 | 13:11
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Conte of Florence, il curatore ai sindacati: “La causa della perdita dei posti di lavoro non è il fallimento”

Riccardo Della Santina respinge le critiche: “Dissesto causato dal management dell’azienda. La procedura non ha come funzione la salvaguardia dell’occupazione ma la tutela dei creditori”

Non si fa attendere la risposta del curatore fallimentare di Conte of Florence, Riccardo Della Santina, alle dichiarazioni del sindacato sullo stop agli ammortizzatori sociali e il via alla procedura di licenziamento.

“La dichiarazione di fallimento della Conte of Florence Distribution Spa – dice – è del 19 giugno 2018 e quindi da quella data sono oramai trascorsi più di tre anni. In questo lungo periodo di tempo il fallimento ha fatto ricorso a tutti gli ammortizzatori sociali disponibili nella speranza di ricollocare sul mercato il complesso aziendale funzionante e limitare quindi l’impatto negativo sul piano occupazionale. Ciò non è stato possibile in quanto i cinque tentativi di vendita dell’azienda non hanno avuto, purtroppo, esito positivo“.

“La conseguenza è che, oramai da tempo, l’azienda Conte of Florence Distribution, intesa come complesso funzionante – prosegue Della Santina – non esiste più. Non può tuttavia sottacersi che il sindacato pare confondere la causa con l’effetto. La causa della perdita dei posti di lavoro è rappresentata, infatti, dal dissesto in cui il management ha precipitato la Cofd e non dal fallimento che del dissesto ne costituisce l’effetto. Stride sotto questo profilo il disappunto espresso dal sindacato nei confronti del curatore (colpevole di cosa) mentre nemmeno una riga di biasimo è stata spesa nei confronti di coloro i quali hanno provocato la rovina della società”.

“Aggiungo che la legge, piaccia o non piaccia al sindacato (le leggi si applicano e, se non piacciono, ci si mobilita per cambiarle) – conclude il curatore – non assegna al processo fallimentare alcuna funzione di salvaguardia del posto di lavoro, anzi, l’impianto normativo, considera quale effetto naturale dell’intervenuta dichiarazione di fallimento proprio la cessazione del rapporto di lavoro. L’unico interesse che deve essere perseguito nel processo fallimentare è quello della massa dei creditori, ed è esclusivamente nella tutela di tale interesse che è stata, e lo sarà in futuro, conformata l’attività del curatore”.