Informazioni ingannevoli o incomplete, l’Antitrust stanga una compagnia on line di luce e gas

Multa da 400mila euro dal garante: i venditori omettevano informazioni essenziali, fra le quali i tempi del diritto di recesso e il prezzo della materia prima
Stornava gli sconti offerti in sede di contratto ai clienti che chiedevano poi il recesso e che si sono visti addebitare costi non dovuti: nota compagnia on line di gas e luce, la Optima, condannata dall’Antitrust a pagare una multa da 400mila euro. Sessanta le segnalazioni tra Lucca e Pisa
Ben 60 segnalazioni erano arrivate dalle sole province toscane di Lucca, Pisa, e Firenze sul tavolo dell’Antitrust che a febbraio scorso aveva concluso la parte istruttoria del procedimento contro una nota compagnia online di commercializzazione di gas e luce. Ora è arrivata anche la sanzione da 400mila euro per non aver ottemperato agli impegni presi con l’autorità.
Nel procedimento era emerso che la compagnia applicava una “penale di fatto” in caso di recesso, stornando gli sconti in sede di contratto con la famiglie toscane che si sono viste recapitare quindi addebiti che non erano dovuti. Da qui la condanna per pratiche commerciali scorrette. Si legge infatti nel provvedimento del 24 ottobre scorso: “In particolare, l’autorità aveva avviato il procedimento allo scopo di accertare l’esistenza di condotte di carattere ingannevole e omissivo, consistenti nella incompletezza o opacità delle informazioni, nell’ambito della documentazione contrattuale e pubblicitaria, riguardanti le condizioni economiche delle offerte proposte e le caratteristiche delle promozioni, con specifico riferimento all’omessa indicazione del termine entro il quale, in caso di recesso, il cliente perde i benefici erogati, sottof orma di bonus/sconti; di carattere aggressivo, consistenti nello storno degli sconti applicati nei primi 12 mesi di fornitura (durata della promozione), ove il consumatore receda prima di 24 mesi (durata dell’offerta), in quanto equivalenti all’addebito di una penale per recesso, tale da condizionare indebitamente gli stessi a mantenere in essere il rapporto di fornitura con la società”.
Anche nella campagna pubblicitaria avviata nel gennaio 2022 la compagnia, sempre secondo l’Antitrust, avrebbe enfatizzato lo sconto sulla materia prima e sul costo di attivazione, senza tuttavia menzionare il prezzo di luce e gas, né tantomeno l’esistenza del corrispettivo mensile di commercializzazione (relativo a entrambe le forniture di elettricità e gas.
Il provvedimento
“Alla luce delle risultanze istruttorie – si legge nel dispositivo – si ritiene che la compagnia, non abbia correttamente dato seguito agli impegni proposti e resi obbligatori dall’autorità con la citata delibera del luglio 2021, non avendo adeguato sistematicamente e coerentemente la documentazione contrattuale atta a rendere noto alla clientela le previsioni relative alla durata e alle conseguenze ivi previste in caso di recesso anticipato, e non avendo modificato le proprie comunicazioni pubblicitarie, al fine di rendere trasparenti le condizioni economiche delle offerte di servizi energetici, nonché le condizioni di recesso anticipato, onde evitare il recupero degli sconti applicati per un periodo superiore all’anno di permanenza in fornitura. La compagnia non ha infine adottato efficaci procedure di ristoro della clientela che aveva subito indebitamente lo storno degli sconti maturati dopo il primo anno di fornitura”.
Con le bollette di gas e luce meglio non “scherzare” di questi tempi.