“Siamo i numeri uno del settore”, ma non è vero. Sito internet di mediazioni immobiliari sanzionato dall’Antitrust

L’analisi a campione delle performance del portale ha riguardato anche Lucca. L’azienda dovrà pagare 500mila euro al garante
Lucca e Palermo fatali per una nota società nazionale che opera nel settore delle mediazioni immobiliari attraverso un portale on line. L’Antitrust ordina una sanzione da 500mila euro per reiterate violazioni del codice del consumo.
Le analisi e le verifiche effettuate in città in Sicilia hanno dimostrato la “non veridicità” di alcune affermazioni e quindi della sanzionabilità della società per violazione della normativa in materia. Dalle risultanze degli approfondimenti svolti arriva ora la condanna. La società è attiva nel settore immobiliare e, in particolare, si occupa di realizzare, di sviluppare e di gestire un portale internet per la ricerca e compravendita immobiliare da parte di privati, micro imprese e agenti che intendono pubblicare le inserzioni immobiliari sulla piattaforma web di cui la società risulta essere il titolare. Il bilancio della società, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, presenta ricavi per circa 70 milioni di euro. Da tempo tale società vanta nella pubblicità che promulga “urbi et orbi” di essere al primo posto in Italia nel settore. Un società concorrente ha segnalato la vicenda all’Antitrust che dopo aver avviato il procedimento ha di recente deciso di sanzionare la società. “Il sito web riportava, secondo l’ipotesi della comunicazione di avvio dell’istruttoria, affermazioni di indimostrato primato nel mercato degli annunci immobiliari on line che, accompagnate da elementi numerici e grafici non supportati da standard certi, appropriati e oggettivi, erano suscettibili di ingenerare confusione in ordine alla qualifica del professionista, così da indurre i consumatori ad adottare scelte economiche che non avrebbero altrimenti preso”.
A quel punto l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, tra le altre attività istruttorie, ha svolto un’analisi per concludere che ad esempio il sito internet della società concorrente che aveva fatto la segnalazione è utilizzato per un numero maggiore di annunci (27%) rispetto alla società sotto accusa (24%). “Sono stati prodotti, inoltre, dei rilievi su due città italiane prese a campione (Lucca e Palermo), per dimostrare di avere ottenuto il primato sulla base dei dati sia del numero di annunci pubblicati, sia dei soli immobili proposti in vendita”.
Insomma non si può pubblicizzare di essere “i numeri uno” se poi non è vero. Scrive l’Antitrust nella delibera sanzionatoria: “Contrariamente a quanto sostenuto dalla società nelle argomentazioni difensive, la collocazione di tali indicatori in una sezione diversa da quella esplicativa della metodologia utilizzata per dimostrare il primato raggiunto, non rappresenta elemento giustificativo della mancata indicazione delle fonti da cui i valori riportati erano stati attinti; infatti, l’impegno assunto dalla società e reso vincolante con la decisione 25935 del marzo 2016 prevedeva la citazione della fonte di riferimento per qualsiasi informazione fornita a supporto delle affermazioni di primato, a prescindere dalla collocazione nel sito dei dati in questione. Pertanto, anche la mancata indicazione delle fonti di riferimento per i dati sul numero di annunci pubblicati e sulle agenzie clienti costituisce inottemperanza, ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, agli impegni accolti con il provvedimento del 17 marzo 2016, numero 25935”.
La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della delibera dell’Antitrust.