Referendum: niente indennità per senatori

27 ottobre 2016 | 10:03
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Referendum: niente indennità per senatori

Referendum, cosa si vota articolo per articolo. Oggi Lucca in Diretta affronta alcune altre modifiche al testo costituzionale per cui si andrà al voto, con un sì o con un no, il prossimo 4 di dicembre. Per un esercizio consapevole del diritto di esprimersi.
Alcune norme modificate, questo il tema del giorno, sono prettamente tecniche e derivano a corollario dell’eventuale abolizione del senato elettivo. E’ il caso dell’articolo 60 della Costituzione che attualmente recita: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”. Il nuovo testo eliminerebbe il riferimento al Senato: “La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”.

Modifica “tecnica” anche per l’articolo 63 della Costituzione. “Ciascuna Camera – si legge nell’attuale testo – elegge fra i suoi componenti il presidente e l’ufficio di presidenza. Quando il parlamento di riunisce in seduta comune il presidente e l’ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati”. In questo caso il testo della riforma aggiungerebbe un comma riguardante eventuali casi di incompatibilità dei senatori nominati: “Il regolamento stabilisce – è la proposta di riforma – in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali”.
Una serie di aggiunte e modifiche sono quelle proposte all’articolo 64 della Costituzione. Questo l’attuale testo: “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono”.
Dopo il primo comma verrebbe aggiunto un riferimento ai regolamenti a garanzia dei diritti di minoranze e opposizioni: “I regolamenti delle Camere – sarebbe il secondo comma – garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni”. Il nuovo quarto comma modificherebbe la disciplina della partecipazione alle sedute dei membri del governo eliminando l’incidentale “anche se non fanno parte delle Camere”. La modifica porterebbe a questa formulazione: “I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono”. Un ultimo comma, infine, tende a responsabilizzare i membri del parlamento contro il diffuso fenomeno dell’assenteismo: “I membri del Parlamento – si legge nella proposta di modifica – hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’assemblea e ai lavori delle commissioni”.
Sempre conseguenza del nuovo meccanismo di nomina dei senatori l’aggiunta all’articolo 66 della Costituzione, quello che recita: “Ciascuna Camera giudica dei titolo di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità”. L’aggiunta sottolinea il fatto che la cessazione dalla relativa carica elettiva regionale e locale comporta automaticamente la decadenza da senatore, essendo i nuovi rappresentanti di Palazzo Madama espressione dei Comuni, dei consigli regionali o delle province autonome (quest’ultimo caso, forse, andava esplicitato nel nuovo testo di modifica costituzionale): “Il Senato della Repubblica – si legge nel nuovo comma dell’articolo 66 – prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore”.
Confermato, dall’articolo 67 della Costituzione come riformato, l’assenza di ogni vincolo di mandato. Il parlamentare, insomma, non risponde alla propria formazione politica ma solamente agli elettori. Nessun obbligo, insomma, in caso di dissenso dal proprio gruppo parlamentare, di lasciare la carica o di conformare il proprio voto. Nel nuovo testo si elimina esclusivamente il riferimento al fatto che i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, ma solo perché tale dicitura è stata inserita nella formulazione dell’articolo 55. L’articolo 67, come riformato, reciterebbe così: “I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato”.
Ultima modifica “tecnica” riguarda il testo dell’articolo 69 della Costituzione, quello che riguarda le indennità dove alle parole “del Parlamento” si sostituisce la sola Camera dei Deputati. “I membri della Camera dei Deputati – è il testo riformato – ricevono un’indennità stabilita dalla legge”.
Una piccola modifica che conferma, però, il fatto che il nuovo Senato non elettivo non prevederà alcun tipo di indennità parlamentare. I suoi componenti, insomma, non riceveranno emolumenti. Non si specifica, invece, e sarà probabilmente tutto demandato al regolamento di quel ramo del parlamento, se saranno previsti i rimborsi spese per le trasferte dalle sedi locali al Senato in caso di seduta. Fatto sta che i consiglieri regionali, i consiglieri delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci che faranno parte del nuovo Senato non cumuleranno due diverse indennità.

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