
La riforma costituzionale articolo per articolo. Ecco come cambierà il procedimento legislativo, una delle principali novità legate alla riforma Renzi-Boschi.
Ad essere modificato, in caso di vittoria del sì alla consultazione elettorale, sarebbe l’articolo 70 della Costituzione che attualmente recita laconicamente che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere”.
Decisamente più corposo il nuovo testo, che spiega nel dettaglio quali saranno le funzioni legislative che riguarderanno entrambi i rami del parlamento e quelle di esclusiva competenza della Camera dei Deputati, l’unico ramo eletto direttamente del parlamento.
Il nuovo testo reciterebbe nel suo primo comma: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma”.
Nella prima parte del comma si spiegano espressamente le leggi che dovranno essere approvate da entrambe le camere. Si tratta in particolare, delle leggi che prevedono una modifica della Costituzione o che riguardano referendum popolari, disegni di legge popolare o iniziative legislative provenienti dal Senato secondo il meccanismo di cui parleremo in un prossimo articolo. Camera e Senato insieme dovranno poi discutere collettivamenteper le leggi che riguardano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni degli enti pubblici locali, così come sui priincipi sulle forme associative fra Comuni (Unioni dei Comuni, fusioni, etc.). Importante funzione cui sarà chiamato a esprimersi anche il Senato è quella dell’attuazione delle normative e delle politiche dell’Unione Europea, quali il recepimento degli atti che provengono da Bruxelles o Strasburgo e che non hanno immediata attuazione nell’ordinamento nazionale.
Altri casi di funzione legislativa collettiva sono invece indicati, nel testo della riforma con riferimento ai rispettivi articoli della Costituzione. Si dovrà, insomma, esprimere anche il Senato i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore (articolo 65 della costituzione), per “le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale” (testo riformato dell’articolo 57, comma 6 della Costituzione), le “leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” (secondo periodo articolo 80 della Costituzione così come riformato), per l’ordinamento di Roma capitale (articolo 114, terzo comma), per la previsione di nuovi eventuali livellli di autonomia delle Regioni (articolo 116, terzo comma come riformato), per le leggi che prevedono la partecipazione delle Regioni e delle province autonome alla formazione degli atti normativi dell’Unione Europea e l’attuazione degli accordi internazionali o per stabilire le forme con cui una Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro stato (articolo 117 quinto e nono comma come riformato), per le leggi che disciplinani i principi generali del patrimonio degli enti pubblici locali (119 sesto comma, come riformato), per le leggi che prevedono le procedure dei poteri sostitutivi dello Stato nei confronti di Regioni ed enti pubblici locali inadempienti ll’attuazione di norme e trattati internazionali, della normativa comunitaria, o in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica (120, secondo comma, parzialmente riformato), per le leggi che disciplinano l’ineleggibilità e l’incompativilità del presidente, dei componenti della giunta regionale e dei consiglieri regionali e i principi fondamentali per promuovere la parità di genera (122, primo comma, parzialmente riformato) e per l’approvazione della migrazione di Province e Comuni da una Regione ad un’altra (articolo 132, secondo comma).
In sostanza con la modifica del primo comma dell’articolo 70 della Costiituzione si stabilisce che il Senato, nel nuovo sistema parlamentare, concorrerà alla formazione di una serie di leggi che riguardano la modifica della Costituzione, le leggi che intervengono sulle tematiche degli ordinamenti regionali e degli enti pubblici locali e l’attuazione delle normative e delle politiche europee.
“Le altre leggi – si legge nel secondo comma del nuovo articolo 70 – sono approvate dalla Camera dei deputati”.