Referendum: 150mila firme per leggi iniziativa popolare

5 novembre 2016 | 08:03
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Referendum: 150mila firme per leggi iniziativa popolare

Referendum articolo per articolo, l’analisi del testo della riforma prosegue con la modifica dell’articolo 71 della Costituzione, che parla dell’iniziativa legislativa.

La stessa secondo l’attuale articolo della Carta “appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”.
All’attuale norma viene innanzitutto aggiunto un secondo comma, che reciterebbe, in caso di approvazione con il sì al referendum “Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica”.
L’iniziativa legislativa resterebbe, come si legge, anche in capo al solo Senato non elettivo, con l’obbligo della Camera dei deputati di esaminare il disegno di legge proveniente da Palazzo Madama e di pronunciarsi sullo stesso entro sei mesi dalla deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti.
Viene modificato, invece, il secondo comma, quello che riguarda l’iniziativa popolare. Per presentare un disegno di legge serviranno, infatti, 150mila firme. Ma, è l’aggiunta al comma a garanzi della rilevanza di tali proposte di legge “la discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari”.
Sarà, dunque, il regolamento parlamentare a stabilire entro quanto tempo dalla ricezione i disegni di legge popolari dovranno essere discussi ed entro che tempi si dovrà deliberare sugli stessi.
La partecipazione popolare è anche l’oggetto di un terzo comma aggiuntivo rispetto al testo attuale della carta costituzionale. Vi si recita: “Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione”.
Con quest’ultimo comma si prevede, con legge da approvare, la possibilità di introdurre referendum non solo abrogativi ma anche propositivi e di indirizzo oltre che non meglio precisate altre forme di consultazione anche delle formazioni sociali. Una enunciazione di principio che per la sua efficacia necessiterà di un passaggio parlamentare in entrambe le camere.

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