
Referendum articolo per articolo, oggi affrontiamo la sostituzione integrale dell’articolo 72 della Costituzione, quello che parla della procedura di discussione ed approvazone delle leggi.
Attualmente il testo recita che “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”.
Il nuovo testo di legge, così come previsto dalla riforma di cui è richiesta l’approvazione con il referendum, prevede distinte procedure a seconda del tipo di disegni di legge di approvare.
Il primo comma riguarda i disegni di legge per le materie a legislazione concorrente fra Camera e Senato (quelle previste dal primo comma dell’articolo 70). Solo questi, recita il primo comma del nuovo testo, come nel “vecchio modello” sono saminati da una commissione e dalla camera in cui sono stati presentati che li approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il secondo comma è dedicato invece a “ogni altro disegno di legge” che “è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale”. Anche nel nuovo testo i regolamento possono stabilire procedimenti abbreviati per i disegni di legge considerati urgenti mentre le commissioni in cosiddetta sede deliberante, cioè in grado di approvare disegni di legge senza passare dall’aula, sono previste solo per la Camera dei deputati. “Anche in tali casi – confermerebbe il nuovo articolo 72 – fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto”.
Confermata anche nel nuovo testo la previsione nei regolamenti delle forme di pubblicità dei lavori delle commissioni e il fatto che la procedura normale di approvazione dei disegni di legge (esame in commissione e poi voto in aula) sia necessaria per l’approvazione di alcuni tipi di legge (disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionale e approvazione di bilanci e consuntivi). Con un’aggiunta: lo stesso iter, secondo il nuovo quinto comma, dovrebbero seguire i disegni di legge di conversione dei decreti emanati dal governo.
Del tutto nuovi sesto e settimo comma del nuovo testo dell’articolo 72. Nel primo, semplicemente, si dichiara che “Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 70”. Sia le leggi nelle materie concorrenti, dunque, sia i disegni di legge approvati di cui venga richiesta la discussione al Senato verranno esaminati secondo norme indicate dal regolamento di Palazzo Madama.
L’ultimo comma, infine, prevede un’ulteriore semplificazioni nei lavori della Camera dei Deputati: “ Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma – si legge – e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge”.
Il governo, con questo comma, potrebbe così incidere nei tempi dei lavori parlamentari, con esclusione delle materie di legislazione concorrente con il Senato e delle leggi in materia elettorale, autorizzazione e ratifica dei trattati internazionali, delle leggi di amnistia e indulto e delle leggi di bilancio.
Il governo può chiedere, in tutti gli altri casi, che la camera dei deputati deliberi “entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta” che un disegno di legge ritenuto fondamentale per l’attuazione del programma sia iscritto immediatamente all’ordine del giorno dei lavori e che sullo stesso si deliberi entro 70 giorni, mentre i tempi per l’eventuale esame richiesto dal Senato sono ridotti della metà, quindi a 15 giorni.
Il termine dei 70 giorni (che diventano al massimo 75 se la Camera deliberasse l’iscrizione dei lavori all’ultimo giorno utile previsto dal testo) non è però perentorio. Può, infatti, essere differito di ulteriori 15 giorni per disegni di legge particolarmente complessi e per un adeguato esame in commissione. Sarà comunque il regolamento della Camera dei deputati a stabilire modalità e limiti del procedimento.
Nulla è previsto, comunque, nel caso in cui non venga rispettato qualcuno di questi termini perentori per adottare i provvedimenti ritenuti fondamentali per il programma di governo.