Referendum, solo la Camera delibera lo stato di guerra

12 novembre 2016 | 16:54
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Referendum, solo la Camera delibera lo stato di guerra

Si conclude con quattro norme la riforma del titolo I parte seconda della Costituzione su cui è richiesta la ratifica con referendum confermativo il prossimo 4 dicembre.

Le norme modificate sono il corollario della trasformazione del Senato in non elettivo e della supremazione della Camera dei Deputati. Il nuovo articolo 78 della Costituzione, infatti, recita che “La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari”. Non più, come nel precedente testo, dunque, entrambe le Camere e soprattutto il voto dovrà essere “a maggioranza assoluta”, previsione assente nella precedente formulazione.
Sempre alla Camera dei Deputati è affidata l’approvazione delle leggi di amnistia e indulto che, come in passato, necessitano del voto dei due terzi dei suoi componenti “in ogni suo articolo e nella votazione finale”.
E’ sempre la sola Camera dei deputati, come recita il nuovo articolo 80, ad autorizzare con legge la ratifica dei trattati internazionali £che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”. Sono invece approvate da entrambe le camere, come recita il comma aggiuntivo “Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” in quanto in questo caso, come da articolo 70 della Costituzione, si tratta di legislazione concorrente.
Infine le inchieste parlamentari, previste dall’articolo 82 della Costituzione. L’attuale testo prevede che “Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti
una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria”.
Nel nuovo testo è la sola Camera dei deputati che può disporre le inchieste mentre il Senato può farlo “su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali”.
Il nuovo secondo comma esplicita la composizione delle commissioni che si dovranno occupare delle inchieste parlamentari. Secondo il nuovo testo solo alla Camera dei deputati “la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi”, necessità che non viene invece prevista per il Senato.

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