
Altre tre modifiche all’interno della riforma costituzionale concludono le novità nel rapporto fra Stato e Regioni. Nel testo, che viene sottoposto al referendum confermativo del prossimo 4 dicembre, si modifica il secondo comma dell’articolo 120 della Costituzione. Resta vigente il primo comma, che prevede il divieto di introduzione di dazi doganali fra le Regioni e qualunque provvedimento che limiti la libera circolazione delle persone.
Il secondo comma invece, prevede il potere di sostituzione del governo agli organi di Regioni, città metropolitane e Comuni “nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridca o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concertnenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. L’ipotesi di sostituzione, secondo il nuovo testo dell’articolo prevede la necessità di acquisire “salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni alla richiesta”.
E’ la legga a definire “le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarità e del principio di leale collaborazione”. Nel nuovo testo è prevista anche un’ulteriore definizione. La legge, secondo la riformulazione, stabilisce anche “i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle relative funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente”. Si prevede, insomma, la possibilità di rimuovere per casi gravi i componenti degli organi che hanno provocato gravi problemi finanziari all’ente di riferimento.
Importante la modifica all’articolo 122 della Costituzione. Il testo affida alla legge regionale il sistema dii elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente, dei componenti della giunta regionale “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”. La legge regionale, se passasse la riforma, avrà però dei limiti nello stabilire gli emolumenti per gli organi elettivi in quanto li potrà disciplinare “nel limite del’importo di quelli atttribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione”. “La legge della Repubblica – aggiunge ancora il nuovo periodo del primo comma dell’articolo 122 – stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra done e uomini nella rappresentanza”.
L’ultima modifica riguarda il primo comma dell’articolo 126, quello che prevede che “con decreto motivato del presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazione di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale”.
Ma se prima il decreto era adottato sentita una “commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica” ora, è questa la modifica prevista, “è adottato previo parere del Senato della Repubblica”.