
La riforma costituzionale va a toccare anche il titolo VI della Carta, dove si parla di garanzie costituzionali. La riforma tocca esclusivamente, però, l’articolo 135 laddove si parla della nomina dei giudici della Corte, che rimane composta da 15 giudici. Questi, però, che prima venivano nominato per un terzo dal presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa, con la riforma vedrebbe una modifica nella elezione parlamentare. Tre giudici, infatti, verrebbero eletti dalla Camera e due dal Senato della Repubblica. Restando indenne il resto del testo costituzionale che indica requisiti, durata e incompatibilità, cambia solo una indicazione dell’ultimo comma. Nei giudizi di accusa contro il presidente della Repubblica affidati alla Corte Costituzionale, infatti, oltre ai giudici ordinari della Corte intervengono anche 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini che hanno i requisiti non più per l’eleggibilità a senatore ma a deputato.