Referendum, norme transitorie per elezione “nuovo” Senato e per le Regioni a statuto speciale

Sono le disposizioni transitorie a disciplinare l’entrata in vigore della riforma costituzionale e a dettare le regole in attesa della sua piena entrata in vigore, che necessita dell’approvazione di alcune leggi a parte delle Camere.
In attesa dell’approvazione della legge che regolerà le modalità di attribuzione dei seggi e di elezioni dei membri del Senato “nei consigli regionali e della provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l’ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l’opzione per l’elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell’ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista”. E’ questo il meccanismo provvisorio per l’elezione dei componenti del Senato mentre la nuova legge dovrà essere approvata “entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati”.
Sempre fino alla data dell’approvazione della nuova legge per determinare l’elezione dei membri del Senato “la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento”. I senatore eletti saranno proclamati tali dal presidente della giunta regionale o provinciale
Evidentemente, ricordano le disposizioni transitorie “nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica”.
I senatori a vita resteranno in carica come membri anche del nuovo Senato della Repubblica, e, come ricordato nel testo della riforma non potranno mai superare il numero di 5.
Quanto ai regolamenti parlamentari questi rimangono vigenti e restano applicabili “in quanto compatibili fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica”.
Quanto alla nomina dei giudici della Corte Costituzionale, in sede di prima applicazione alla cessazione dalla carica gli stessi sono nominati dal Parlamento in seduta comune e “le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell’ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”.
Nella legislatura in corso, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della riforma della Costituzione ed entro dieci giorni dall’approvazione della legge che discplinerà la nomina dei componenti del Senato un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato portranno chiedere che “le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni”.
Disposizioni transitorie sono previste anche per l’applicazione del titolo quinto della Costituzione. Da una parte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno conformare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge che disciplina la nomina del Senato le proprie disposizioni legislative e regolamentari.
Le leggi adottate dalle Regioni secondo le disposizioni vigenti continuano ad applicarsi fino alla data di entata in vigore di nuove leggi sulla base della ripartizione delle competenze prevista dalla riforma. Disciplina transitoria per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti. A loro non si applicheranno, infatti, temporaneamente le norme che modificano il titolo V della Costituzione. In particolare a loro “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione; a seguito della revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale”. In sostanza le Regioni a statuto speciale e le Province autonome continueranno a godere temporaneamente di una maggiore autonomia legislativa rispetto alle Regioni a statuto ordinario.