Referendum, Cnel soppresso. Dipendenti alla Corte dei Conti

Il penultimo articolo della riforma costituzionale in via di approvazione con il referendum del 4 dicembre è dedicato alle disposizioni finali. E’ in queste che, al primo comma, viene prevista la procedura per l’abolizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), organo consultivo di Governo, Camere e Regioni con poteri di iniziativa legislativa nelle tematiche della legislazione economica e sociale, abrogato con la soppressione dell’articolo 99 della Costituzione.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale “il presidente del consiglio dei ministri – dice il testo – su proposta del ,inistro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d’intesa con il ministro dell’economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Cnel, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei Conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All’atto dell’insediamento del commissario straordinario decadono dall’incarico gli organi del Cnel e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza”. Sarà affidata quindi a un commissario la gestione provvisoria dell’ente per sistemare tutte le questioni patrimoniali e di trasferimento di risorse derivanti dalla sua soppressione.
Il secondo comma delle disposizioni finali prevede il taglio delle risorse per i gruppi politici nei consigli regionali cui “non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica”.
Sempre nelle disposizioni finali sono previsti criteri di efficienze e razionalizzazione nella riorganizzazione delle amministrazioni di Camera e Senato: “A tal fine – spiega la nuova norma – è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso”. Saranno le Camere a definire, infine “di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi”.
Gli ultimi commi delle disposizioni finali specificano che per le disposizioni degli enti di area vasta (fra cui anche le “nuove” Province) sono adottate con legge regionale mentre il mutamento delle circoscrizioni delle città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica che le prerogative dei senatori a vita in carica al momento dello scioglimento del Senato restano regolati dalle disposizioni vigenti ed infine che “i senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all’ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori”.
L’ultimo articolo della riforma riguarda l’entrata in vigore della nuova Costituzione. Le disposizioni si applicano a decorrere dalla legislazione successiva allo scioglimento di entrambe le Camere salvo la soppressione dello Cnel, il limite agli emolumenti dei consiglieri regionali, la possibilità di anticipare il giudizio della Corte Costituzionale sulle eventuali leggi elettorali in approvazione e i primi 4 commi dell’articolo 40 appena esposti.