Modifica alla legge regionale sui tagli colturali, Del Carlo (Pd): “Non è disboscamento selvaggio”

15 gennaio 2022 | 10:38
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Modifica alla legge regionale sui tagli colturali, Del Carlo (Pd): “Non è disboscamento selvaggio”

Il segretario del circolo di Villa Basilica: “Senza l’attività umana non ci sarebbe paesaggio, o almeno quella cosa che intendiamo tutelare”

Modifica alla legge regionale sui tagli colturali, interviene il segretario del circolo Pd di Villa Basilica, Mirco Del Carlo.

“In merito al dibattito politico emerso sui media a riguardo della modifica apportata dal consiglio regionale alla legge regionale 39/200 sui tagli colturali, ci pare doveroso difendere l’operato dell’assise regionale che alla quasi unanimità ha deciso di approvare una modifica alla legge regionale in materia forestale; apparendoci strumentali, a voler essere comprensivi, le polemiche lette sui media. Strumentali perché portatrici di parziali verità innanzitutto proprio sulla costruzione legislativa. Ma andiamo in ordine: la modifica riguarda l’articolo 47 bis della legge regionale 39/200, articolo che riguarda il “taglio culturale” la cui definizione, sempre dallo stesso articolo, comma 1 è la seguente: “Per taglio colturale s’intende il taglio che rientra nell’ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l’assetto idrogeologico”; appare evidente che una modifica a tale articolo non può essere un “aprire le porte al disboscamento selvaggio senza regole”, proprio perché si tratta di tagli tali da assicurare la perpetuazione del bosco, attività condotta per millenni dalle comunità locali, e che ancora oggi permette a pochi individui, strenui nel loro lavoro, ma stremati sia dalla fatica del lavoro ma soprattutto dalle giuste pratiche burocratiche, di effettuare un lavoro dignitoso di cui sono orgogliosi e che gli dà da vivere; ma sono sempre meno, e come tutte le persone del comparto agrario italiano sempre più vecchi, essendo l’età media sopra i 55 anni”.

“Soprassediamo su questo aspetto, seppur importantissimo perché si tratta di persone che lavorano dove vivono, e si tratta di paesi a forte spopolamento e politicamente è un aspetto da tenere ben presente – dice – Concentriamoci sulla fantomatica “deregulation”: con la modifica alla legge regionale viene emendato il taglio colturale dalla necessità di autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 “codice dei beni culturali e del paesaggio”, “I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.” Per evitare che vengano realizzate tali modifiche da recare pregiudizio ai valori oggetto di protezione, è necessaria l’autorizzazione della competente sovrintendenza ai beni paesaggistici, comma 2 dello stesso articolo 146; per comprendere a fondo il significato di questo emendamento bisogna chiarire cosa si intenda per “paesaggio” che va difeso, essendo un valore della nazione, come sancito dall’articolo 9 della nostra Costituzione: ai sensi dello stesso codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 131 comma 1. “Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” ed ancora il comma 4 dello stesso articolo 4. “La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime” appare evidente quindi che il “paesaggio” è, come ben riassunto dalla Convenzione europea sul paesaggio (scritta a Firenze il 20 ottobre 2000, ci sarà stata una ragione…) “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” pertanto senza l’attività umana non ci sarebbe paesaggio, o almeno quella cosa che intendiamo tutelare. E chi meglio delle persone i cui avi nei millenni hanno costruito il paesaggio è in grado di tutelarlo?”.

“Ora – conclude – se si vuol affermare che questo ragionamento nulla centra con una autorizzazione da parte della sovrintendenza, ma che anzi questa non possa che ratificare un intervento che rientra nell’ordinaria attività silvana, come ciò di cui stiamo parlando, essendo come detto in precedenza il tema dell’articolo 47 bis oggetto di tanto vituperio, saremmo perfettamente d’accordo; ma allora perché sovraccaricare le sovrintendenze di nuove incombenze e gli artigiani del bosco di ulteriori adempimenti, quando i membri del consiglio regionale hanno così bene inteso sollevare entrambi da tali fatiche? Che inoltre sarebbe semplicemente ripristinare le procedure attuate ai sensi dell’articolo 149 dello stesso “codice dei beni culturali e del paesaggio” prima che il Consiglio di Stato nel giugno del 2020 intervenisse sulla materia”.