Incarichi in altre società a partecipazione pubblica, per Raspini (Pd) Mancini non può fare il presidente di Geal

Secondo il capogruppo di opposizione e presidente della commissione controllo e garanzia norme e giurisprudenza rendono illegittima la posizione
Il presidente di Geal, Gianmarco Mancini, non sarebbe stato nominabile alla partecipata. Questa almeno l’idea del capogruppo del centrosinistra in consiglio comunale, Francesco Raspini che ha scritto al segretario generale Spatarella e al dirigente Lino Paoli.
“Vi scrivo – dice – nella vostra qualità, rispettivamente, di responsabile anticorruzione e dirigente competente per le società partecipate per sottoporvi una situazione di presunta “inconferibilità” ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 39/2013 che, a mio avviso, si ravvisa nella situazione del presidente di Geal Spa, Gianmarco Mancini”.
“Come è noto – dice Raspini – il citato articolo recita che A coloro che nei due anni precedenti siano stati […] presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: […] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”. Orbene, alcuni organi di stampa nei giorni scorsi hanno riportato la notizia che il presidente di Geal Spa, Gianmarco Mancini, è attualmente anche amministratore unico della società Atm Piombino Spa, nominato in data 25 gennaio 2022. Tale società è posseduta al 100 per cento da Comuni della Provincia di Pisa e di Livorno, tra cui il Comune di Piombino che controlla il 52,43% del capitale societario. Queste informazioni, in effetti, sono agevolmente verificabili alla pagina Società trasparente del sito istituzionale della società stessa (https://www.atm.li.it) ed erano altrettanto agevolmente conoscibili anche da parte dell’organo nominante, cioè il sindaco di Lucca, al momento della nomina”.
“Lo stesso Mancini – prosegue la nota – è, attualmente, anche vicepresidente del Cda della società pubblica Tiemme Spa, operante nel settore del trasporto pubblico nelle province di Grosseto, Siena, Livorno, Arezzo e Livorno. La questione, già rilevante di per sé, assume ancora più pregnanza alla luce della recente pronuncia di Anac su una identica fattispecie riguardante una società del nostro territorio, Ascit Spa, operante nei servizi di igiene urbana nella Piana di Lucca. In tale circostanza l’Autorità Nazionale Anticorruzione, sollecitata da un consigliere del Comune di Capannori appartenente al gruppo della Lega, ha dichiarato inconferibile, e dunque nullo, l’incarico di presidente della società pubblica Ascit Spa ad un soggetto che era contemporaneamente presidente di un’altra società, Cermec Spa, entrambe avendo sede nella medesima regione. Giova evidenziare che, nel caso di specie, l’Anac non ha ritenuto meritevoli di accoglimento le controdeduzioni del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di Ascit Spa, sostanzialmente basate sul fatto che la carica conferita fosse “priva di deleghe gestorie”, adottando quindi un’interpretazione particolarmente restrittiva della norma stessa. Infatti – rileva Anac – per sostenere che il presidente del cda di un ente privato in controllo pubblico non ha poteri gestori (al fine di sottrarlo dall’applicazione dell’articolo 1 comma 2, lettera l) del d.lgs 39/2013 e, conseguentemente, dal regime delle “inconferibilità”) non basta la mera allegazione che la società è dotata di un Direttore Generale. Secondo Anac, infatti, occorre sempre valutare con approccio casistico i poteri concretamente attribuiti al Presidente ovvero all’organo collegiale da questi presieduto”.
“Questa impostazione appare particolarmente rilevante alla luce delle disposizioni dello Statuto di Geal Spa in cui, non solo l’organo amministrativo – oggi presieduto da Mancini – conserva rilevanti ed esclusive competenze amministrative e gestionali, ma nel quale, addirittura, l’articolo 24 attribuisce rilevanti poteri di gestione societaria alla competenza congiunta di amministratore delegato e presidente – conclude Raspini – Alla luce di ciò, sembrerebbe difficile escludere dall’applicabilità del regime delle “inconferibilità” l’incarico conferito al presidente di Geal Spa. A tale proposito sono a chiedervi che, laddove sia riscontrata la nullità del conferimento dell’incarico al presidente Mancini, si valuti anche l’applicabilità al caso di specie degli articoli 17, 18 e 20 del decreto legislativo 39/2013 a carico sia del nominato sia del sindaco. Per tutti questi motivi, vi chiedo di riferire al più presto – insieme al sindaco quale soggetto nominante – nell’ambito della commissione controllo e garanzia”.