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Gesam Reti, il presidente Agnitti: “Il mio incarico è legittimo. Le deleghe? Se ci sono dubbi il cda può revocarle”

31 marzo 2023 | 20:56
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Gesam Reti, il presidente Agnitti: “Il mio incarico è legittimo. Le deleghe? Se ci sono dubbi il cda può revocarle”

Il numero uno della società: “Anche qualora l’ordine degli avvocati sollevasse dubbi non si pone alcun problema per il mio ruolo che resta effettivo e valido”

Non c’è nessun caso di incompatibilità né tanto meno l’ordine degli avvocati ha avviato alcun tipo di procedimento in tal senso. E anche se ciò fosse, il problema sussisterebbe eventualmente fra l’avvocato e l’ordine professionale stesso. Lo afferma Marco Agnitti, presidente di Gesam Reti, sulla nomina alcuni hanno sollevato dubbi in merito ad una presunta incompatibilità, circa quanto dispone la legge professionale forense, chiarendo il suo punto di merito intorno alla vicenda che lo riguarda: “Anche in un ipotetico caso di accertamento di violazione – afferma – la carica di presidente rimarrebbe valida e efficace”.

Agnitti sostiene che la lettera c dell’articolo 18 stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile “con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.

“Anzitutto – rileva Agnitti -, questa disposizione rileva solo sul piano ordinistico-professionale, ossia nei rapporti tra l’avvocato e l’Ordine di appartenenza, e non sulla carica pubblica di presidente del Consiglio di amministrazione di Gesam Reti, la quale dunque rimarrebbe valida ed efficace anche in un ipotetico e denegato caso di accertamento della violazione dell’articolo 18″.

“L’unico organo competente a valutare ipotetiche incompatibilità ai sensi dell’articolo 18 della legge professionale è solo l’ordine degli avvocati di Lucca, che tuttavia – prosegue Agnitti – non risulta avere intrapreso azioni o avviato procedimenti disciplinari a mio carico, per la nomina a presidente del cda di Gesam Reti. Del resto lo stesso ordine forense aveva tenuto identico comportamento sia nei confronti del precedente avvocato nominato dal sindaco Tambellini quale presidente di Gesam Gas e Luce che dei tanti avvocati che nel tempo hanno rivestito cariche equivalenti nella nostra città”.

Secondo il presidente di Gesam Reti poi non ci sono motivi di eventuali conflitti perché la carica che ricopre non gli conferisce “poteri individuali di gestione”: “D’altro canto – precisa infatti Agnitti – nello statuto della società non si trovano ‘poteri individuali di gestione’ attribuiti in capo al presidente in via diretta ed immediata, che possano cioè essere esercitati singolarmente e senza passare dal cda. Lo statuto riserva al presidente, individualmente considerato, le sole competenze in materia di convocazione del cda e di rappresentanza della Società (articoli 20 e 24), ma si tratta competenze organizzative, che non rientrano nel novero dei poteri gestori dell’impresa. Quanto alle deleghe attribuite al Presidente da parte del cda, sono state da me ereditate dal presidente Fava e dalle precedenti gestioni nominate dalla passata amministrazione, ed accolte dal sottoscritto con riserva esplicita di modifica all’occorrenza. In effetti si tratta di deleghe riservate ad operazioni di valore economico contenuto entro una certa soglia, all’interno di un budget approvato dal cda , da attuare nel rispetto rigoroso degli indirizzi delle delibere del Consiglio di amministrazione, secondo quanto prevedono l’articolo 23 dello Statuto e l’articolo 2381 codice civile. In molti casi, non sono nemmeno deleghe di natura gestoria in senso stretto, come ad esempio quelle riferite alla possibilità di accettare pagamenti, agire sui conti correnti, compiere operazioni correnti, elevare protesti cambiari, rappresentare la società in giudizio o nelle procedure concorsuali”.

“Infine – conclude -, quand’anche l’ordine degli avvocati di Lucca, solo per queste deleghe, volesse porre un dubbio di compatibilità con l’articolo  18 della legge professionale, si dovrebbe comunque considerare che sono deleghe rivenienti non dallo Statuto, ma da una semplice delibera di cda. Ciò significa che, se utile a sgombrare il campo da dubbi sollevati in modo chiaramente strumentale, le deleghe potrebbero sempre essere revocate, in ogni momento, con altra comune delibera del cda, risolvendo così ogni presunto dubbio”.