Suicidio assistito, anche a Lucca si può firmare la legge di iniziativa popolare

17 ottobre 2023 | 13:37
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Suicidio assistito, anche a Lucca si può firmare la legge di iniziativa popolare

L’adesione allo sportello Urp in via del Moro 17 fino al 12 febbraio

Anche a Lucca da ieri (16 ottobre) è possibile firmare la proposta di legge di iniziativa popolareProcedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale promossa da Associazione Luca Coscioni. L’avviso è apparso sul sito web ufficiale di Palazzo Orsetti che ricorda come possano firmare solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lucca.

Le firme per la sottoscrizione di proposte di leggi di iniziativa popolare e referendum vengono raccolte allo sportello Urp in via del Moro 17. Per firmare è necessario presentarsi con un documento d’identità valido e non scaduto. Lo scopo della proposta di legge è quello “di arrivare a una normativa di attuazione (procedure e tempi), secondo i principi dettati dalla Corte Costituzionale, per accedere ad una morte volontaria attraverso l’autosomministrazione del farmaco letale”.

Una volta raccolte e depositate le firme necessarie, l’ufficio di presidenza dovrà deliberare sull’ammissibilità della proposta di legge. Solo dopo il parere di ammissibilità, inizierà l’iter di discussione per l’approvazione della proposta. La raccolta firme a Lucca terminerà 12 febbraio.

Contenuti e finalità

“Questa proposta di legge regionale, elaborata e promossa dall’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, si pone l’obiettivo di definire il rispetto e la diretta applicazione, relativamente a ruoli, procedure e tempi del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale di verifica delle condizioni e delle modalità di accesso alla morte medicalmente assistita, affinché l’aiuto al suicidio non costituisca reato, così come delineato dalla sentenza della Corte costituzionale Antoniani/Cappato, numero 242 del 2019, che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, numero 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) (…), agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”. I giudici della Corte costituzionale hanno individuato una circoscritta area in cui l’incriminazione per aiuto al suicidio ex articolo 580 del codice penale non è conforme a Costituzione. Si tratta dei casi nei quali l’aiuto è fornito ad una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l’idratazione e l’alimentazione artificiale) e sia affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.