Multa annullata se l’animale è in stato di necessità: a Pisa sentenza ‘storica’

28 marzo 2015 | 16:06
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Multa annullata se l’animale è in stato di necessità: a Pisa sentenza ‘storica’

Si intravedono spiragli per la tutela degli animali come “esseri senzienti”, segnali che provengono direttamente dal cuore della Toscana. Con sentenza 249/15, infatti, il Giudice di Pace di Pisa ha accolto il ricorso avanzato dal proprietario di un gatto in grave pericolo di vita – e poi deceduto -, multato per eccesso di velocità durante il trasporto dell’animale presso un veterinario, nel tentativo estremo di salvargli la vita. L’uomo, nell’impugnare la sanzione, aveva invocato lo stato di necessità, rappresentando come sul territorio non esistessero mezzi di soccorso da poter eventualmente chiamare per il trasporto d’urgenza del felino, come previsto dall’articolo 177 del CdS . Il Giudice di Pace di Pisa gli ha dato ragione e nell’annullare il verbale ha ammesso che “è vero che lo stato di necessità così come ritenuto dalla legge e dalle correnti giurisprudenziali richiede che il soggetto in pericolo imminente sia una persona fisica, mentre nel caso di specie il fatto concerne un animale”, ma anche, spingendosi oltre, che “la stessa legislazione penale ha visto in tempi recenti un inasprimento delle pene per i maltrattamenti di animali, manifestando quindi un’attenzione a considerare l’animale, soprattutto quello domestico, come qualcosa di più di una mera res, anche se certamente non può parlarsi dell’animale come di un soggetto portatore di diritti alla stregua dell’essere umano”.
In relazione alla multa, il Giudice ha inoltre rilevato che nel caso di specie debba applicarsi il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre altresì, per l’affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa, e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell’art. 3 L. 689/81, la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente” (Cass. sez. III, 12.5.2000, n. 6111). Il ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, aveva invocato diversi precedenti. Fra questi, la sentenza del Giudice di Pace di Chieti, del 26 maggio 2011, n. 369 (Giudice: De Tiberiis – D.L. c/ Prefettura di Chieti), ravvisante lo stato di necessità, e quindi la causa di esclusione della responsabilità, per il trasporto di animale in imminente pericolo di vita, e la n. 1/2012 con cui il Giudice di Pace di Offida aveva accolto il ricorso promosso da un medico veterinario, multato per eccesso di velocità mentre, contattato da una cliente, si recava tempestivamente presso la stessa, per prestare soccorso al suo cane in imminente pericolo di vita, e in condizioni così gravi da non poter essere in alcun modo trasportato. In merito, il giudice aveva rilevato come, in materia di stato di necessità e soccorso stradale, già l’art. 31 della Legge 120 del 29/07/2010, integrando il comma 1 dell’art. 177 del Codice della Strada, avesse demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione sia delle condizioni per cui il trasporto di un animale in grave stato di salute possa essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, sia la documentazione da esibire all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale, riconoscendo così di fatto il principio generale dello stato di necessità.

La sentenza richiamata fornisce un utile spunto sul mutamento di sensibilità, non solo da parte dell’opinione pubblica, ma anche del legislatore e degli operatori del diritto sulle questioni attinenti i diritti degli animali. Fino a non molto tempo fa, la Corte di Cassazione, in casi del tutto analoghi a quello portato all’attenzione del Giudice di Pace di Chieti, aveva escluso che l’esimente dello stato di necessità potesse essere invocata quando la situazione di pericolo riguardasse un animale, occorrendo – in conformità a quanto disposto dagli articoli 54 e 59 del codice penale – la sussistenza di una situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione (Cass. civ. 19 giugno 2009, n. 14515). La Suprema Corte, tuttavia, nella sentenza appena citata, aveva già affermato che in tema di esimenti relative agli illeciti amministrativi, la norma di riferimento non andasse individuata nel codice penale, bensì nell’art. 4 della legge n. 689 del 1981, il quale, tra le predette esimenti, prevede anche l’esercizio di una facoltà legittima. Quest’ultima, pur essendo un minus rispetto al diritto soggettivo, si sostanzia nella possibilità di tenere una condotta consentita dall’ordinamento, in quanto rientrante in una libertà o in principio da esso riconosciuti.
A questo punto occorre evidenziare che la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), all’art. 1 (Principi generali) testualmente afferma: “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra l’uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”. E allora, se la tutela degli animali di affezione è un principio affermato dallo Stato, può essere considerata una facoltà legittima quella esercitata da chi, per salvare il proprio animale da una situazione di pericolo imminente di vita, superi il limite di velocità per trasportare il predetto animale presso una clinica veterinaria. Anche la tutela della vita dell’animale, dunque, dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento degli interessi in gioco. Sul punto è poi intervenuta una radicale riforma a livello normativo. Ed invero, la L. 29 luglio 2010, n. 120, all’art. 31 (rubricato “Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali”), ha affermato che il trasporto di un animale “in gravi condizioni di salute” può essere considerato effettuato “in stato di necessità” sussistendo le condizioni individuate da un emanando decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (a tutt’oggi non ancora emanato). Si tratta, con ogni evidenza, di notevoli passi in avanti verso una legislazione diretta a tutelare gli animali quali esseri “senzienti”, cioè capaci di provare gioia e dolore, in linea con i principi stabiliti nel Trattato dell’Unione Europea.