Formazione professionale e foreste, adeguata la normativa regionale

Via libera a maggioranza dalla commissione Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione e formazion ele due proposte di legge che adeguano la normativa regionale in materia di orientamento e formazione professionale e di legge forestale, necessarie dopo l’approvazione della legge sul riordino delle funzioni amministrative delle Province.
Gli atti sono stati licenziati con il voto favorevole del Movimento 5 Stelle e del Pd; Forza Italia e Lega si sono astenuti sull’atto 35 (orientamento e formazione) e hanno votato contro alla Legge 31 (foreste).
“In materia di orientamento e formazione professionale – ha detto il presidente Anselmi (Pd) – la scelta è quella di trasferire alla Regione l’attuazione e la gestione diretta di una serie di interventi non più solo di indirizzo e programmazione. Con questa legge si coglie l’occasione per inserire disposizioni sul tema dei tirocini estivi di orientamento e per inserire l’educazione tra le materie oggetto della concertazione istituzionale e sociale”. Inoltre viene recepita la nuova disciplina statale in materia di apprendistato, con la previsione che il regolamento di esecuzione della legge contenga norme relative all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, all’apprendistato professionalizzante e all’apprendistato di alta formazione e ricerca. Riguardo alle modifiche alla proposta di legge forestale, in particolare, la legge sul riordino delle funzioni provinciali prevede che le funzioni amministrative in materia di forestazione, già attribuite alle province, siano trasferite alla competenza delle Unioni dei comuni o, nel caso della provincia di Firenze, alla Città metropolitana. Nella legge si indica il nuovo assetto delle competenze: si distinguono le funzioni di pertinenza delle Unioni dei comuni subentrate alle Comunità montane che le esercitano nel territorio di rispettiva competenza, della Città metropolitana e delle Unioni di Comuni che le esercitano sul restante territorio provinciale.
Tra le funzioni attribuite alle Unioni dei Comuni: il vincolo idrogeologico sugli altri territori, le competenze su attività antincendi boschivi e i piani operativi annuali per l’attività antincendi boschiva. Di competenza invece dei Comuni rimangono le rilevazioni inventariali, l’autorizzazione ai fini di vincolo idrogeologico, le competenze su attività incendi boschivi e il catasto delle aree percorse dal fuoco.