Acque minerali, di sorgente e termali: approvata nuova legge

25 ottobre 2016 | 17:54
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Acque minerali, di sorgente e termali: approvata nuova legge

Con 21 voti a favore e 13 astensioni, il consiglio regionale della Toscana ha approvato la proposta di legge che disciplina ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali, di sorgente e termali. Ad illustrare il testo in aula prima della votazione, il presidente della commissione sanità, Stefano Scaramelli, che ha ricordato come il testo “innalzi i livelli qualitativi dei requisiti igienico-sanitari”.
L’intervento normativo interviene sulla legge 38 del 2004 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), inserendo una specifica disciplina igienico-sanitaria delle acque termali, con particolare riferimento alle modalità di autorizzazione e di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali.

Tra le modifiche introdotte, è stato ricordato, anche una integrazione su piscine termali e balneoterapia; disposizioni su operazione consentite e vietate sulle acque, sulle piscine termali e sulle procedure di autocontrollo delle aziende termali; la previsione delle attività sanitarie di carattere non termale che possono essere svolte negli stabilimenti. Viene inoltre disciplinato l’accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali che intendono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, prevedendo che esso venga rilasciato previo accertamento del possesso di requisiti generali e specifici per cicli di cure termali. Il testo contiene poi una disciplina della tipologia, dei criteri e dei procedimenti di autorizzazione di attività puntualmente elencate (come l’esercizio di stabilimento termale, la produzione a scopo terapeutico di sali minerali, l’imbottigliamento di acqua termale), nonché le cause di cessazione, sospensione e decadenza delle autorizzazioni. Viene infine fissato un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari per l’adeguamento degli stabilimenti termali in esercizio ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di natura autorizzatoria, e ai requisiti generali e specifici per cicli di cure termali richiesti ai fini dell’accreditamento. Per l’adozione delle procedure di autocontrollo, invece, il termine di sei mesi decorre direttamente dalla data di entrata in vigore della legge, poiché la norma che prevede tali procedure non necessita di attuazione regolamentare.
Nel corso del dibattito, il presidente della commissione sviluppo rurale Gianni Anselmi (Pd), ha rilevato il “metodo aperto e sano” di conduzione del dibattito, nel corso delle audizioni, del presidente Scaramelli.
In sede di dichiarazione di voto, Paolo Sarti (Sì – Toscana a sinistra) ha annunciato il voto a favore rilevando come sia “necessario puntare sull’attività medico-scientifica”.
L’aula si è espressa anche su due proposte di risoluzioni collegate alla legge approvato quella presentata dal Pd e respingendo quella a firma dle Movimento 5 stelle. L’atto della maggioranza, illustrato da Scaramelli, impegna la Giunta ad un aggiornamento della legge 38/2004 in particolare prevedendo, “per le zone nelle quali siano presenti o siano previste attività di carattere geotermico, “norme più cautelative e divieti più circostanziati”; così come un “rafforzamento delle attività di promozione e valorizzazione delle risorse termali regionali”.