Demanio idrico, ok in commissione alle modifiche alle norme sui canoni per il rilascio delle concessioni

4 ottobre 2017 | 16:14
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Demanio idrico, ok in commissione alle modifiche alle norme sui canoni per il rilascio delle concessioni

Con cinque voti a favore (Pd), uno contrario (Gruppo misto-Tpt) e tre astensioni (M5S e Lega Nord), la commissione Affari istituzionali, presieduta da Giacomo Bugliani (Pd), ha licenziato con parere favorevole la proposta di legge che modifica alcune disposizioni sui canoni per il rilascio delle concessioni di derivazione delle acque e l’utilizzo del demanio idrico.

Il primo anno di applicazione della recente legge in materia ha fatto emergere alcune criticità, sulle quali si è deciso di intervenire. Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, e per non deprimere le attività economiche e sociali svolte, si stabilisce la riapertura dei termini al 30 novembre prossimo per il pagamento dell’imposta dovuta per il 2016 sulle occupazioni delle aree del demanio idrico all’aliquota agevolata del 20 per cento. Viene anche stabilito il rimborso della differenza tra l’ammontare dell’imposta in via ordinaria e la somma agevolata eventualmente corrisposta dall’1 dicembre 2016 alla data di entrata in vigore della legge.
Lo stesso rimborso è previsto per l’applicazione dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. In questo caso, si prevede la riduzione del 100 per cento dell’aliquota dell’imposta di occupazione delle aree per gli anni 2017 e 2018. A decorrere dall’annualità 2019, l’aliquota applicata sarà pari al 50 per cento del canone di concessione.
Viene inoltre prorogato al 31 dicembre 2019 il termine per il rilascio della concessione ai soggetti che occupavano le aree senza titolo, ma avevano fatto domanda di concessione o avevano pagato quanto dovuto. Per tutti gli atti necessari al rilascio del titolo concessorio – nulla osta ed altri pareri – vengono introdotte particolari forme di coordinamento e snellimento procedurale. In particolare, nel caso di soggetti con più di 50 concessioni, possono essere stipulati accordi sostitutivi.
Specifiche disposizioni regolano, infine, il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio da parte del Servizio idrico integrato. Nelle more di questo riordino sono definiti specifici criteri per quantificare l’indennizzo. Il testo passa ora all’esame dell’aula.