
Rottamazione cartelle Equitalia per gli anni 2016 e 2017, la Corte Costituzionale boccia e respinge il ricorso presentato lo scorso anno dalla Regione Toscana. La Consulta ha respinto in toto il ricorso, precisando che lo scopo principale della sanatoria è quello di evitare che l’ente subentrante a Equitalia (l’Agenzia delle Entrate) si trovi a gestire un pesante arretrato di carichi pendenti: alla luce di questo obiettivo, si giustifica l’intervento del legislatore in materia di entrate regionali. “D’altra parte – osserva la Consulta – la Regione Toscana non ha dimostrato il calo di gettito determinato dalla rottamazione che anzi, secondo stime statali, dovrebbe produrre un incremento di entrate”.
Secondo la Consulta, dunque, la legge è giustificata dal complesso disegno di riforma della riscossione coattiva tramite ruolo, attuato con la soppressione di Equitalia. Già nel 2017 la Corte Costituzionale aveva respinto il ricorso contro il decreto legge sulla rottamazione della cartelle Equitalia per gli anni dal 2000 al 2016, ora la giunta Rossi ha perso anche il secondo e ultimo ricorso inoltrato in materia di tasse e interessi di mora. In pratica la Toscana riteneva di avere, rispetto alle Regioni che non si avvalgono di Equitalia, una riduzione dell’incasso dei tributi locali perché coinvolti in modo automatico nel pagamento agevolato previsto dalla legge fiscale. I giudici della consulta hanno risposto invece che “la riforma ha un ambito specifico e limitato, che trova la sua ratio giustificatrice nell’affidamento della riscossione delle imposte ad Equitalia, prima, e all’ente ad essa succeduto, poi, tramite la emissione di ruoli. Da questo ambito rimane dunque estraneo il sistema dell’ingiunzione, che è gestito dagli enti impositori, direttamente ovvero tramite affidamento a terzi, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446; che va quindi esclusa la violazione anche di tale parametro costituzionale, sia sotto il profilo della disparità di trattamento sia sotto quello della ragionevolezza, risultando “corretto che, rispetto a questa procedura esecutiva, sia stata rimessa agli stessi enti la scelta della estensione o meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel rispetto dell’ordinario riparto di competenze”. Fondamentalmente il contenzioso si basava sulle tasse regionali e sugli interessi relativi alle seguenti imposte: tassa auto, tributo speciale sul conferimento in discarica, imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile e tassa sulle concessioni regionali. Seconda e ultima secca bocciatura, dunque, dell’ennesimo ricorso della regione Toscana da parte dei “giudici delle leggi”. Il caso è chiuso, almeno per ora.
Vincenzo Brunelli