La sentenza

Omicidio stradale e revoca della patente: al giudice la decisione se applicarla

1 novembre 2020 | 10:11
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Omicidio stradale e revoca della patente: al giudice la decisione se applicarla

L’avvocato Antonio Olmi: “La Consulta ha restituito al magistrato giudicante il suo tipico potere di valutare caso per caso”

La donna, falciata sulle strisce pedonali vicino a piazza Dalmazia a Firenze nel marzo del 2016, era morta dopo alcune ore.   L’imputato, assistito dall’avvocato Antonio Olmi del Foro di Firenze, durante il processo di primo grado, aveva avanzato una questione di legittimità costituzionale in relazione all’automaticità della sanzione accessoria della revoca della patente in seguito alla contestazione del reato di omicidio stradale.

La questione non fu però ritenuta accoglibile dal tribunale, ma la stessa fu riproposta dal medesimo difensore in altro procedimento penale ove si discuteva sempre di omicidio stradale e in quell’occasione il giudice ritenendo fondata la questione trasmise gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione. Identica eccezione era stata presentata nelle sedi di Torino e Forlì e con la sentenza 88 del 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222, comma 2 nella parte cin cui non prevedeva che in caso di condanna per omicidio stradale o lesioni stradali il giudice abbia la facoltà di disporre in alternativa alla revoca della patente la sospensione della stessa sempre che non ricorra una circostanza aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti o alcool.

“In applicazione di questo importante principio la terza sezione della corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di primo grado nella quale era stata disposta nei confronti del mio assistito la revoca della patente, a seguito di condanna – spiega il legale -,  sostituendo la sanzione accessoria irrogata in primo grado con la sospensione della patente per 2 anni e 6 mesi”.

“La corte di appello fiorentina – commenta ancora l’avvocato Olmiha recepito in pieno quanto la Consulta ebbe a decidere con l’importante sentenza 88/2019 sollecitata dal promovimento in primo grado della nota questione di incostituzionalità dell’articolo 222 del codice della strada con la quale si è formalmente e sostanzialmente restituito al giudice il suo tipico potere giurisdizionale di valutare caso per caso anche la congruità della sanzione accessoria da comminare in vicende gravi come queste”.