False fatture per evadere le tasse in due città, tutti i fascicoli a Lucca

A Galli Tassi la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio dell’imprenditore
Aveva cercato, secondo l’accusa, di evadere le tasse emettendo false fatture per operazioni inesistenti, imprenditore lucchese dovrà essere processato.
Il caso va ora sul tavolo del gup che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio dei pm lucchesi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione intervenuta su una questione di competenza territoriale.
L’uomo attraverso la sua società negli anni passati per gli inquirenti aveva violato più volte le normative fiscali ed era finito sotto inchiesta per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
Poi, sempre secondo l’accusa, il 50enne aveva spostato la sua sede legale della sua società a Bologna dove però aveva proseguito a evadere le imposte per decine di migliaia di euro per ogni singolo anno contestato dai giudici. A quel punto erano quindi stati avviati a suo carico due procedimenti penali a Lucca e a Bologna e ne era venuta fuori una querelle giudiziaria su chi dovesse proseguire a processarlo.
Ora la Cassazione ha chiarito che dovrà essere il gup del Tribunale di Lucca a procedere nell’iter giudiziario a carico dell’imprenditore riunendo tutti i fascicoli d’inchiesta facendo valere il principio dell’inizio delle ipotesi di reato che hanno avuto luogo a Lucca.
Si legge infatti chiaramente in sentenza della Cassazione: “In particolare, il reato più grave – quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti – è stato commesso a Lucca, dove la società aveva la sede; né la società aveva mutato la sede nel corso del 2010 (anno in cui le quattro fatture menzionate nel capo di imputazione erano state emesse), cosicché non ricorre l’ipotesi contemplata dall’articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 74 del 2000, dettato per il caso in cui le fatture vengano emesse, nel corso del medesimo periodo di imposta, in luoghi rientranti in diversi circondari (l’emissione di fatture per operazioni inesistenti nel corso del periodo di imposta si considera come un solo reato, se la società emittente cambia sede nel corso del periodo di imposta e, quindi, emette fatture in circondari diversi, sorge il problema della competenza territoriale per quell’unico reato)”.
Per questo la Cassazione “dichiara la competenza del giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Lucca, al quale dispone trasmettersi gli atti”.
La vicenda proseguirà dunque nell’aula lucchese.