Strage di Viareggio, i legali delle vittime: “Moretti ha rinunciato alla prescrizione, l’omicidio colposo plurimo non è estinto”

Le conclusioni degli avvocati delle parti civili dopo un’attenta analisi del dispositivo della Cassazione
Gli avvocati di parte civile Enrico Marzaduri, Riccardo Carloni, Gabriele Dalle Luche, Filippo Antonini, Ezio Menzione e Tiziano Nicoletti, dopo un’attenta analisi del dispositivo, emesso dalla quarta sezione penale della Cassazione lo scorso 8 gennaio al processo della strage di Viareggio, ed in attesa delle motivazioni della stessa, sono giunti ad importanti conclusioni.
“La prima questione da porre in evidenza – spiegano i difensori dei familiari delle vittime – risulta essere che l’aggravante ex articolo 589 secondo comma del codice penale (violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) è stata esclusa dalla suprema Corte e per effetto di tale esclusione, il reato di omicidio colposo plurimo è stato dichiarato estinto per prescrizione nei confronti di tutti gli imputati,tranne che per l’ex ad Mauro Moretti, avendo egli rinunciato alla stessa prescrizione in sede d’Appello”.
“Inoltre – aggiungono – sempre per effetto di tale decisione, le società imputate, sia tedesche che italiane, sono state assolte in merito agli illeciti previsti dal decreto legislativo 231/01 e conseguentemente alcune parti civili costituite, quali i sindacati di categoria e i delegati alla sicurezza (RLS), sono stati estromessi dal processo stesso”.
“Ma la pronuncia – sottolineano gli avvocati – non si esaurisce qui: nel mentre applica la prescrizione per l’omicidio colposo plurimo, ribadisce sostanzialmente la responsabilità penale e civile dei singoli imputati, già riconosciuti colpevoli nei due giudizi di merito e si può quindi affermare che l’impianto accusatorio sancito dalla corte d’appello di Firenze sia stato confermato anche in questo terzo grado di giudizio. Infatti, è stata accertata la penale responsabilità degli imputati tedeschi e dei vertici aziendali delle società italiane coinvolte. Entrando -quindi- maggiormente nello specifico delle singole posizioni, notiamo che per tutti gli imputati tedeschi, tranne Lehmann (annullamento con rinvio per un nuovo giudizio), è stata confermata la condanna con riguardo ai reati ex articoli 430 e 449 del codice penale (disastro colposo). Tuttavia, la suprema corte, a seguito dell’intervenuta prescrizione, ha rinviato i suddetti imputati per la determinazione delle pene in sede d’Appello. Medesimo esito anche per gli imputati Pizzadini e Gobbi Frattini (Cima Riparazioni) e per l’amministratore delegato di Trenitalia, Vincenzo Soprano. Riguardo la posizione di Castaldo Mario, viene annullata con rinvio la sentenza impugnata, in merito alla sua posizione di direttore della divisione cargo di Trenitalia e diventa -invece- definitiva la sua posizione quale Ad di Cargo Chemical (ex Fs Logistica), sempre per i reati 430-449. Riguardo agli imputati Maestrini e Favo, rispettivamente dirigente di Trenitalia ed Rfi, viene annullata la sentenza, con rinvio alla corte d’appello di Firenze, per i reati ex articoli 430 e 449, quindi si dovrà ricelebrare, solo per gli stessi, il processo di secondo grado riguardo le loro responsabilità, nella loro interezza. Per quanto riguarda gli imputati Elia Michele (Ad di Rfi) e Mauro Moretti (Ad di Rfi fino al 2006 e Ad della Holding Ferrovie dello Stato all’epoca dei fatti), in merito al reato di disastro ferroviario la sentenza di secondo grado viene annullata e rinviata alla Corte fiorentina in relazione ad alcuni profili di responsabilità, che verranno specificati nelle motivazioni; quindi i profili di responsabilità non specificati – e vedremo in motivazione quali siano – sono diventati definitivi, senza ulteriori giudizi. Ulteriormente differente la posizione dell’ingegnere Mauro Moretti al quale viene annullata l’aggravante dell’incidente sul lavoro, come a tutti gli imputati, ma, relativamente ad alcuni profili di colpa, rinviato a giudizio presso la corte d’appello anche per il reato di omicidio colposo plurimo, non essendo intervenuta per lo stesso la prescrizione cui l’imputato rinunciò nel secondo grado di giudizio”.
“Infine – concludono – si tiene a precisare che, riguardo il reato di omicidio colposo plurimo, è intervenuta certamente la prescrizione, tuttavia tale reato è stato confermato agli effetti esclusivamente civili per tutti gli imputati sia tedeschi che italiani; quindi ne è stata accertata la responsabilità, tranne che per gli imputati Maestrini e Favo, che vengono sottoposti ad un nuovo grado di giudizio d’appello, anche per le statuizioni civili. Non sembra esatto dunque ritenere che la Cassazione abbia mandato esenti da responsabilità penale i principali imputati, sia italiani che stranieri. Le responsabilità potranno forse valutarsi differentemente e quindi giungere ad una pena diversa da quella già comminata, ma è facile prevedere che una pena vi sarà per ciascuno. Del resto, se la Corte avesse constatato l’innocenza degli imputato riguardo all’omicidio colposo plurimo, essa avrebbe dovuto riconoscerla in sentenza invece di applicare la prescrizione.