Detrazione delle concessioni demaniali, sentenza storica

La commissione tributaria regionale toscana di Firenze ha statuito la deducibilità dal reddito ai fini Irpef dei canoni concessori
La sentenza della commissione tributaria regionale toscana di Firenze 203/2021 ha statuito la deducibilità dal reddito ai fini Irpef dei canoni concessori.
Si parla della detrazione delle concessioni demaniali di Viareggio contro l’agenzia delle entrate
“La sentenza – spiega l’avvocato Chiara Consani, anche consigliera comunale – rappresenta una pietra miliare sul contenzioso avente ad oggetto la deducibilità dei canoni di concessione comunale che ormai va avanti da anni tra i contribuenti e l’agenzia delle entrate di Viareggio”.
La vexata quaestio si basa su due assunti diametralmente opposti: il contribuente ritiene deducibili dal reddito i canoni corrisposti al Comune, che rappresentano il corrispettivo annuale per mantenere in essere il diritto reale di superficie che consente di fare (o mantenere) una costruzione al di sopra del suolo di proprietà comunale ex articolo 952 del codice civile; l’agenzia delle entrate, invece, ritiene che il diritto del contribuente non sia un diritto reale, sebbene obbligatorio, non consentendo la deducibilità del canone.
Con la sentenza la commissione regionale fiorentina traccia un indirizzo molto netto sulla vicenda: da una parte statuisce, senza mezzi termini, la realità dei diritti del concessionario tenuto conto della facoltà attribuita al concessionario di costruire opere nella zona assentita in concessione e di costituire su di esse ipoteca, principi già declinati dalla suprema corte di Cassazione ed anche dal Tar, dall’altra, ha statuito, sempre in linea con la giurisprudenza degli ermellini che il canone di concessione non costituisce il valore della costruzione, e cioè un entrata a titolo di capitale, bensì la facoltà di mantenere l’opera senza che essa acceda al suolo demaniale stabilendo che i canoni concessori, a prescindere dalla loro realità, abbiano natura di corrispettivo per la concessione del bene, sia quando dalla concessione derivino diritti assimilabili alla locazione, oppure diritti reali limitati quale il diritto di superficie.