Dirigente fa causa al Comune per demansionamento e mobbing ma il tribunale respinge il ricorso

19 giugno 2023 | 16:25
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Dirigente fa causa al Comune per demansionamento e mobbing ma il tribunale respinge il ricorso

Per il giudice non c’è alcuna prova di provvedimenti assunti come atti ritorsivi nei confronti del lavoratore

Presunti atti ritorsivi contro la sua persona, demansionamento e straining (mobbing in parole povere) per un totale di danni patrimoniali e non patrimoniali pari a 340mila euro: queste le accuse di un architetto contro il Comune di Viareggio che però si è visto rigettare il ricorso dal tribunale di Lucca.

Il giudice Alfonsina Manfredini, infatti, ha firmato la sentenza dello scorso 15 giugno con la quale ha respinto le richieste del dirigente e pure la contro richiesta di danni del Comune che voleva dall’uomo 42mila euro per altri fatti relativamente ai quali riteneva di aver subito danni. Compensate anche le spese. Uno zero a zero su tutta la linea dunque, usando un gergo calcistico, nel contenzioso giudiziario tra l’architetto comunale e il municipio.

Il dirigente aveva rappresentato ai giudici lucchesi di aver subito presunti atti ritorsivi consistiti: nell’uscita pubblica a mezzo stampa dell’ex (all’epoca) sindaco, nell’ambito della quale veniva esortato a dare seguito alla delibera145/2016 per la messa a norma del teatro Jenco; nell’approvazione da parte della giunta della delibera 23/2017 con la quale veniva effettuata una riorganizzazione dell’ente; nell’assegnazione in data 9 febbraio 2017 di un incarico dirigenziale corrispondente all’area 3 con funzioni inerenti al turismo, sport e informatizzazione, un incarico ritenuto dequalificante rispetto al precedente, afferente all’area politiche territoriali, nel quale il dirigente si occupava dei settori urbanistica, edilizia e ambiente. Tra le contestazioni mosse dall’architetto e non accolte dal giudice c’era anche il fatto che nell’ambito di questo incarico il professionista fosse sprovvisto di risorse e di obiettivi,  trovandosi a suo modo di vedere in una sorta di inoperosità. Il professionista lamentava anche di essere escluso dai processi decisionali dell’ente e di non essere convocato in merito alle questioni di competenza della sua area. “Tali condotte – si legge in sentenza – avrebbero ingenerato nel ricorrente gravi disturbi psicosomatici diagnosticati dal medico in una sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso- depressiva o disturbo dell’adattamento con sintomi misti d’ansia e depressivi”.

Il tribunale di Lucca però è di diverso avviso e ha rigettato le tesi del dirigente. Prosegue infatti la sentenza: “Giova innanzitutto rappresentare come dalla descrizione dei fatti sopra riportati, così come emersi anche in sede di istruttoria, non emerge la prova di un intento ritorsivo nell’assegnazione del ricorrente alla direzione delle aree funzionali sopra indicate. Si rileva, altresì, come il contenuto di tale delibera non vada ad incidere direttamente su un diritto soggettivo del lavoratore, ragion per cui ci si deve astenere da qualsiasi valutazione in merito. L’attacco a mezzo stampa del sindaco è stato effettuato quando quest’ultimo non rivestiva più tale carica, solo questo basterebbe a qualificare un tale intervento come una mera opinione politica esternata da un esponente politico che all’epoca non ricopriva alcun incarico amministrativo”. E ancora: “Inoltre, volendo analizzare l’articolo in questione, nello stesso non può che rilevarsi una sorta di esortazione da parte dell’ex sindaco all’indirizzo del dirigente, volta a spronare lo stesso a dar corso ad una delibera approvata in Giunta, critica che comunque rientra nell’ambito di una fisiologica contrapposizione tra la parte politica e quella amministrativa. Per di più tali opinioni sono state formulate nell’alveo della continenza verbale. Consegue l’infondatezza di tutte le censure in merito alla ritenuta sussistenza di un diritto soggettivo del dirigente a conservare l’incarico o, quantomeno, ad essere assegnato a mansioni di natura dirigenziale che siano equivalenti a quelle in precedenza svolte”. Il giudice ha anche negato la domanda riconvenzionale del Comune che chiedeva 42mila di danni al dirigente e come detto compensato anche le spese legali. Nulla di fatto su tutti i fronti nel primo grado di giudizio. Tutti a casa e a mani vuote.